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Legge regionale 21 luglio 2004, n.12
<<Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali.>>
II Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Art. 1
(Finalità)
La presente legge disciplina la pratica della cremazione e dispersione delle ceneri nel rispetto delle volontà e dignità del defunto e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni individuo.
Art. 2
(Cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri)
Note
Nota all’art. 2, comma 1 e 2:
La legge 30 marzo 2001, n. 130, recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, è pubblicata nella G.U. 19 aprile 2001, n. 91. Si riporta il testo dell’ art 3, comma 1, lett. c):
Art. 3
Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
Omissis
c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all‘aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
Omissis
Perugia, addì 21 luglio 2004
COMUNE DI PERUGIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 76 DEL 23.07.2012
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta della Giunta Comunale n. 68 del 31.05.2012;
Premesso che:
Considerato che:
La dispersione delle ceneri è autorizzata dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, che ne trasmette copia al Comune di ultima residenza del defunto. Qualora la dispersione debba essere eseguita in altro Comune, |’Ufficiale dello stato civile trasmette a quest’ultimo copia della autorizzazione rilasciata, richiedendo un nulla osta al Comune in cui le ceneri devono essere disperse.
Ai fini della dispersione delle ceneri, è necessario che vi sia stata la volontà, espressa per iscritto, manifestata in vita dal de cuius. Tale volontà può essere espressa secondo una delle seguenti modalità
E’ esclusa la possibilità di presentazione da parte dei familiari di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in merito alla circostanza di essere a conoscenza della volontà del defunto in merito alla succitata dispersione.
E’ consentita la dispersione di ceneri che siano già state tumulate. In questo caso |’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui le ceneri sono deposte.
La dispersione è eseguita nel luogo e secondo le modalità stabilite in vita dal defunto o, in mancanza di precisazioni da parte dello stesso, in base alle indicazioni del coniuge o dei convivente 0 dei familiari aventi diritto, dall’esecutore testamentario, dal rappresentante legale della Associazione riconosciuta che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto aderiva in vita o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
Può essere eseguita:
L’incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dai defunto nonché l’abbandono dell’urna.
La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell’urna cineraria.
L’incaricato e tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
Al di fuori dei cinerari comuni è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
La dispersione è altresì vietata:
La dispersione in aree private o in natura è effettuata da persona autorizzata che redige apposito processo verbale di dispersione che sarà consegnato all’Ufficiale di stato civile che ha rilasciato l’autorizzazione entro 30gg. dal rilascio della stessa. Qualora la dispersione venga effettuata in altro Comune della Regione Umbria, l’ufficiale di stato civile autorizzante acquisisce copia dei verbale delle operazioni eseguite.
La dispersione delle ceneri non autorizzata o eseguita con modalità diverse da quelle espresse in vita dal defunto e disposizioni di cui al presente articolo configura il reato di cui all’art. 411 del codice penale.
Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dalla legge e punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro.
La predetta disposizione e in linea con quanto previsto in materia di dispersione delle ceneri dall’art. 2 della L.R. Umbria n. 12 dei 21 Luglio 2004 e con |’art. 9 delle linee di indirizzo ai Comuni per la redazione dei regolamenti di Polizia Mortuaria approvati con atto della Giunta Regionale n. 603 del 30 Marzo 2005 e ne costituisce fedele attuazione ed e conforme alla Legge 130/2001.