ASSEMBLEE
Art. 18
I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta I ‘anno entro il 31 maggio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio oppure mediante affissione nell'Albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per |’adunanza.
AL di fuori delle previsioni del 1° comma, l’Assemblea dovrà essere convocata in via straordinaria su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell’art. 20 C.C. L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
Art. 19
L’Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modiche dello Statuto e su tutto quant’altro alla stessa demandato per legge o per Statuto.
L’Assemblea potrà, su proposta del Consiglio, attribuire la qualità di Presidente Emerito o Onorario; questi hanno diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio; dovranno pertanto essere informati della convocazione di dette riunioni.
Art. 20
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. Ciascun socio potrà farsi portatore di non più di cinque deleghe.
Art. 21
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio; in mancanza dal Vice-presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. II Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 22
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.